L'articolo 8 della legge n. 180/2026 in tema di disposizioni in materia di Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ha disciplinato il voto degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.
La normativa non si applica alle elezioni amministrative e regionali.
Requisito necessario e comune a tutte le categorie di aventi diritto è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.