Voto assistito / Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione - VOTAZIONI DEL 08/06/2024 e 09/06/2024

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Voto assistito e voto domiciliare:

Voto Assistito: 

Il voto assistito configura l'unica deroga ammessa al principio per cui il voto è espresso personalmente dall'elettore e si applica ai ciechi, agli amputati delle mani, agli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità e agli elettori diversamente abili impossibilitati ad esprimere autonomamente il diritto di voto, i quali possono essere accompagnati in cabina da altro elettore iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. L'agevolazione all'esercizio del diritto di voto degli elettori non deambulanti non deve essere confusa con il c.d. "voto assistito", disciplinato dall'articolo 49 della legge regionale 19/2013 (Consiglio di Stato - V Sezione, 19 aprile 2007, n. 1812). 

Gli elettori aventi diritto possono accedere senza prenotazione in qualunque ambulatorio nelle sedi e orari sotto indicati: 

  1. Rimini: Via Coriano n. 38 Rimini - Martedì Giovedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle 10:30 
  2. Riccione: Viale Formia 14 Riccione - Martedì e Venerdì dalle ore 09:00 alle 11:30
  3. Novafeltria Piazza Bramante n 10 Novafeltria - Lunedì dalle ore 09:00 alle 11:00 

Aperture straordinarie il giorno sabato 08 giugno:

Rimini (Colosseo Ingresso D, Ambulatorio 1 pianto terra) Via Coriano, 38 tel. 0541-707244; 707255 dalle 15,00 alle 18,00; 

Aperture straordinarie il giorno domenica 09 giugno: 

Rimini (Colosseo Ingresso D Ambulatorio 1 piano terra) Via Coriano 38 tel. 0541-707244; 707255 dalle 11:30 alle 13:00;
Novafeltria Ospedale Sacra Famiglia (Via 24 maggio 174) tel.  0541-919628 dalle 9:00 alle 12:00
Riccione Viale Formia 14 tel. 0541-608682; 608683 dalle 9:00 alle 10:30

* I telefoni sono a disposizione esclusivamente l'8 e9 giugno negli orari di apertura degli ambulatori. 

 

Voto Domiciliare:

Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.
1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.
4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

 

Per richiedere la certificazione a domicilio è necessario telefonale al dipartimento di sanità pubblica AUSL Rimini al n. 0541/707290 dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30; 

 

Gli elettori interessati dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione, con la relativa certificazione, entro il giorno 20/05/2024, (20° giorno antecedente quello del voto), utilizzando preferibilmente l’apposito modulo allegato, da restituire all'Ufficio Elettorale con una delle seguenti modalità: 

Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0541-915423 

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Gio, 02/05/2024 - 10:09
Modificato da: Comune di Casteldelci